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La Fidejussione: questa sconosciuta
La Fidejussione: questa sconosciuta
Richiesto da più parti, cerco di riassumere, spero in modo estremamente semplice e schematico, con questo modestissimo articolo divulgativo, quello che è il contratto di fidejussione, ovvero quella garanzia che le Banche ci fanno firmare quando desiderano essere garantite per le linee di credito (fidi di cassa, anticipi fatture, finanziamenti, mutui …) che concedono, o devono concedere ad un terzo, ovvero ad un loro Cliente affidato o da affidare.
La fidejussione può essere attiva o passiva per la Banca: attiva, quando la Banca riceve la fidejussione a garanzia degli affidamenti concessi, passiva quando è la Banca che, nell’interesse di un Cliente affidato, con apposita linea di credito, rilascia questa garanzia a favore di terzi (buona esecuzione lavori, garanzie su appalti …).
Qui parliamo della fidejussione attiva per la Banca, ovvero quella che la Banca riceve da uno o più garanti per garantire le linee di credito concesse o da concedere ad un Cliente affidato od affidando.
Qui, specificatamente e brevemente, parliamo del contratto di fidejussione in generale e non prendiamo in considerazione singoli aspetti da questo discendenti ( come per esempio: dichiarazione di fidejussioni autonome e separate, fidejussione pro quota non solidale omnibus limitata, fidejussione pro quota non solidale specifica, variazione dell’importo della quota di fidejussione pro quota solidale …).
La fidejussione (essendo un contratto fra Banca ed un Terzo) prevede, pena la nullità, la stipulazione per forma scritta a mente dell’art. 117 del Dlg 01.09.1993 n.ro 385 e successive modificazioni (altrimenti detto Testo Unico Bancario o TUB).
La fidejussione può essere “specifica e limitata nell’importo” quando garantisce una od una pluralità di linee di credito ben specificate, oppure può essere “omnibus limitata nell’importo” allor quando viene rilasciata dal garante a favore della Banca a garanzia di tutte le linee di credito accordate al Cliente affidato dalla Banca (vedasi meglio infra).
La fidejussione1 (od anche fideiussione) è un ben definito contratto, che viene disciplinato dagli articoli 1936 e seguenti del c.c. (codice civile), con il quale il garante (ovvero colui il quale rilascia la garanzia fidejussoria a favore della Banca nell’interesse del Cliente della Banca) con il proprio patrimonio si impegna, entro determinati limiti di importo, a garantire la Banca dalla probabile insolvenza del Cliente a livello di singola linea di credito o per tutte le linee di credito concesse dall’Istituto Bancario.
La fidejussione è quindi2 “… un contratto consensuale ad affetti obbligatori, bilaterale, tra fideiussore e creditore e non trilaterale, in quanto il debitore garantito vi è estraneo. Il contratto è a forma libera (1325 c.c.) e, di regola, non oneroso, pertanto determina obbligazioni solo a carico del fideiussore (1333 c.c.) …”
Per il c.c. è fidejussore “colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un' obbligazione altrui” (art. 1936 c.c.), ed ancora: “il fideiussore è obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito” (art. 1944 c1, c.c.): ove il fidejussore è colui che garantisce la Banca (o verso il Creditore) ed il debitore principale è colui il quale ha il debito nei confronti della Banca (o verso il proprio Creditore).
Diciamo, subito, per correttezza di informazione, che per semplicità qui parliamo di rapporti fra Cliente, Garante e Banca, ma nella realtà questi sono aspetti che trovano applicazione, ovviamente, anche fra singoli privati soggetti (il creditore in senso lato, il debitore in senso lato (ed anche garantito dal garante nei confronti del creditore), il garante in senso lato).
La fidejussione, nell’accezione generale, viene considerata come una “garanzia chirografaria personale” e si ben distingue da quelle che sono invece le c.d. “garanzie reali” (pegno, ipoteca e privilegio): esemplificando: nel caso in cui si verifichi l’inadempimento del debitore nei confronti del creditore, questi, il creditore, in presenza di una garanzia reale, si attiva per soddisfarsi sullo specifico bene (o sulla pluralità di beni) che è stato dato in garanzia (o sono stati dati in garanzia) ed il tutto da farsi con modalità ben precise, mentre in carenza di una garanzia reale e quindi in presenza di una garanzia personale, il creditore si attiva per soddisfarsi (entro i limiti della garanzia prestata) su tutto il patrimonio del fidejussore; va subito chiarito che è possibile trovarsi di fronte al contemporaneo rilascio da parte del garante (o di una pluralità di garanti) sia di garanzie pignoratizie e sia di garanzie personali, il tutto a tutela del creditore nei limiti generali anzidetti.
Occorre quindi specificare che, esistendo da parte del debitore una obbligazione principale (le linee di credito concesse, per esempio), la fidejussione che viene rilasciata dal garante ha, per sua natura, una caratteristica “accessoria” in quanto garantisce il puntuale adempimento dell’obbligazione principale e quindi ci appare del tutto ovvio che per avere la validità della garanzia fedejussoria (fra gli altri aspetti) vi deve essere la c.d. “validità dell’obbligazione principale” ( art. 1939 c1 c.c.: “… La fideiussione non è valida se non è valida l'obbligazione principale …).
Il fidejussore (ovvero, ripeto, colui il quale garantisce le obbligazioni di un terzo in favore del creditore) risponde con tutti i suoi beni; al contrario il terzo garante per pegno od il terzo datore di ipoteca risponde solamente entro i limiti della “cosa”, del bene, dato a pegno o in ipoteca.
Altro aspetto fondamentale da tener presente (senza scendere in eccessivi tecnicismi che ci porterebbero lontano) è quello che con Legge 154 del 17.02.1992 (più brevemente detta anche “Legge sulla Trasparenza delle Operazioni Bancarie e Finanziarie) all’art.10 si sancisce la variazione dell’art. 1938 del c.c. (Fidejussione per obbligazioni future) che così quindi recita: “… La fideiussione può essere prestata anche per un'obbligazione condizionale o futura [1956, 1958] con la previsione, in questo ultimo caso, dell'importo massimo garantito …” (ecco che quindi la norma obbliga la Banca a stabilire un importo massimo della fidejussione e da qui le “fidejussioni omnibus limitate nell’importo”). Viene inoltre aggiunto all’art. 1956 del codice civile un secondo comma che così recita: "… Non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione …" ( art. 1938 c.c.): in poche parole, esemplificando al massimo: il garante presta la garanzia fidejussoria nella previsione di una concessione da parte della Banca del rilascio di diverse altre future linee di credito e la garanzia rilasciata ha un valore di un importo massimo oltre il quale, quasi sempre, la Banca richiede il rilascio di un nuovo atto che viene definito come “Atto di Variazione di Importo della Fidejussione” con il quale il garante aumenta (o diminuisce) il valore della garanzia prestata nell’interesse del garantito.
Ecco, quindi, che per comodità, si riporta il testo integrale dell’art. 1941 cc, a maggior definizione: “… La fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, né può essere prestata a condizioni più onerose. // Può prestarsi per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose. // La fideiussione eccedente il debito o contratta a condizioni più onerose è valida nei limiti dell'obbligazione principale …”.
Giova quindi qui ricordare come, in aderenza a quanto sopra appena esposto, non sono crediti futuri quelle linee di credito che la Banca mette a disposizione del soggetto garantito in dipendenza a rapporti già definiti (per esempio: scoperto (o fido) di conto corrente, anticipazioni s.b.f., anticipi fatture … rapporti tutti direttamente collegati all’apertura di un conto corrente di corrispondenza che a sua volta viene poi affidato).
A questo punto è importante far notare come in base alla L. 17.02.1992, n. 154 (Testo Unico Bancario), relativo alla trasparenza delle operazioni bancarie, con decorrenza 07.07.1992 le c.d. “fidejussioni omnibus” (ovvero quelle senza indicazione dell’importo garantito) non hanno più ragion d’essere; ne consegue che dall’entrata in vigore della richiamata legge, tutte le fidejussioni rilasciate devono avere l’indicazione dell’importo massimo garantito (ovvero l’importo massimo che il garante intende garantire, o … nella prassi bancaria …. l’importo massimo che la Banca richiede che venga garantito ma questo è un aspetto che andrebbe dibattuto con altre più specifiche e definite argomentazioni)).
Sempre rimanendo in tema dell’art. 1941 1c c.c. ove “… La fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, né può essere prestata a condizioni più onerose …” occorre specificare che le Banche, per cautelarsi per interessi, spese ed accessori che dovessero sortire dall’importo non pagato dal debitore principale, fanno generalmente firmare una fidejussione per un importo maggiorato del 30% del/dei valore/i della linea di credito/linee di credito concesse ciò in base all’ultimo comma dell’art. 1944 cc: …” Salvo patto contrario, il fidejussore è tenuto ad anticipare le spese necessarie …”.
Circa il rilascio di fidejussione da parte del garante va ora menzionato per intero l’importante disposto dell’art. 1943 c.c.: “… Il debitore obbligato a dare un fideiussore [1179] deve presentare persona capace, che possieda beni sufficienti a garantire l'obbligazione e che abbia o elegga domicilio nella giurisdizione della corte di appello in cui la fideiussione si deve prestare. // Quando il fideiussore è divenuto insolvente, deve esserne dato un altro tranne che la fideiussione sia stata prestata dalla persona voluta dal creditore. …” ove l’indicazione “…che possieda beni sufficienti …” deve esser intesa come beni di cui il garante per fidejussione sia effettivamente titolare e non quelli per i quali egli ne abbia solo il mero possesso.
Altro aspetto importante è dovuto al fatto che la fidejussione non dà il c.d. “diritto di seguito “, ovvero, la garanzia esiste (“rimane in piedi”, nel gergo bancario) fintanto che nel patrimonio del garante per fidejussione esistono beni che, se ceduti a terzi, non possono più esser aggrediti per il successivo soddisfacimento del creditore in caso di insolvenza del garantito. (Appare anche chiaro, ma non entriamo nella specificità dell’argomento, che in questo caso ci possono essere delle limitazioni od azioni del creditore per contrastare l’alienazione di cespiti, lo spossessamento di beni da parte del fidejussore).
In linea cronologica con il disposto combinato dei vari articoli del c.c. afferenti al contratto fideiussorio, occor far menzione anche in particolare all’art. 1945 c.c. ove questo indica che : “… Il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella derivante dall'incapacità …”: la norma qui enunciata ribadisce quattro punti sostanziali: a) il carattere dell’accessorietà del contratto fideiussorio, b) la possibilità da parte del garante per fidejussione di eccepire al creditore tutte quelle modalità afferenti all’obbligazione principale e che l’obbligato principale stesso può eccepire nei confronti del creditore, c) la non validità del contratto fideiussorio poiché nulla l’obbligazione principale, d) l’esplicita indicazione in quasi tutti i moduli standard di fidejussione in uso alle Banche ove il garante per fidejussione (altrimenti detto fidejussore o fidejubente) viene chiamato ad adempiere per il pagamento al posto del debitore principale senza opporre eccezione alcuna (e questa variazione alla specificità del contratto di garanzia autonomo e separato tipico della fidejussione permette al creditore di godere di una “speciale tutela” per il soddisfacimento del proprio credito).
Come ut supra ribadito, il contratto fideiussorio è un contratto separato (e così deve essere) dal contratto principale e ciò, sia da un punto di vista giuridico e sia da un punto di vista “operativo” non pone alcun vincolo né è ostativo l’uno all’altro poiché i due contratti ben convivono autonomamente e separatamente (in quanto, come ribadito, il fidejussore è soggetto estraneo al rapporto principale intercorrente fra il creditore ed il debitore, qui per esemplificazione fra Banca affidante e Cliente affidato). Questa fattispecie è un aspetto che è anche rimarcato da una precisa ed esaustiva sentenza a Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (Cassazione civile, SS.UU., sentenza 05.02.2008 n.ro 2655)3.
Una volta che al garante viene intimato di pagare (non scendiamo nei dettagli delle modalità di questo atto) questi, in virtù di quanto appena enunziato, “è costretto” a pagare in vece del debitore principale, con la possibilità quindi di opporre la sola eccezione dimostrando (con apposita azione) che vi sia “un dolo generale” ovvero che la richiesta della Banca per il pagamento ingiunto abbia carattere lesivo ergo il pagamento non deve esser effettuato: questo capita allor quando (raro) il debitore abbia già pagato alla Banca quanto da questa richiesto; il garante quindi che abbia pagato al creditore una somma dovuta dal debitore, somma già da questi pagata al creditore, in base al disposto dell’art. 1950 e segg. del cc. può far azione (anzi deve far azione) nei confronti del proprio garantito (ovvero nei confronti del debitore della Banca) il quale a sua volta potrà far richiesta al creditore (alla Banca) di ripetere la prestazione testé effettuata dal garante.
Discende da quanto appena esposto la considerazione che nel caso di rilascio di fidejussione di un solo soggetto in comunione legale dei beni, il contratto fideiussorio, sebbene stipulato da uno solo dei coniugi, risulta valido ed efficace a tutti gli effetti; il creditore però potrà agire, per il soddisfacimento del proprio credito vantato nei confronti del garantito inadempiente, in via immediata solo e solamente sui beni personali del coniuge firmatario il contratto di fidejussione ed in via sussidiaria, nel caso di incapienza di questi beni, pro quota sui beni della comunione legale.
Per brevità di esposizione del presente elaborato, non consideriamo (con tutte le considerazioni discendenti dalla fattispecie) il fatto che le Banche preferiscono avere le garanzie firmate da soggetti (possibilmente) non fallibili, da persone fisiche ben capienti, le quali, quest’ultime, generalmente legate da un rapporto di amicizia o di parentela con il garantito ben volentieri si prestano al rilascio delle garanzie in parola; aspetto diverso, che non trattiamo, è il rilascio di garanzie da parte di Società e/o Enti la cui valutazione è demandata ad apposite considerazioni in materia.
I garanti, specialmente nei periodi di crisi economica, assumo quindi un ruolo a volte decisivo nel processo di concessione del credito (sia questo finanziario sia questo commerciale) poiché il debitore principale, non raggiungendo un rating di sicurezza economica per l’assolvimento di una o più prestazioni, deve ricorrere all’aiuto di terzi soggetti i quali, per mezzo di quello che viene definito “patrimonio complementare” integrano il c.d. grado di solvibilità del debitore principale con una obbligazione propria che è rappresentativa di un patrimonio personale che può esser escusso al momento necessario per il soddisfacimento (anche parziale) del creditore.
Brevissimamente consideriamo che il debitore principale può richiedere una o più garanzie anche contemporaneamente, anche cumulativamente (e quindi non solo per una o più singole linee di credito specifiche) ad uno o più soggetti, che siano in grado di pagare al posto suo; il rilascio di tali garanzie, come sopra accennato, permette di migliorare il c.d. merito creditizio del debitore principale:
- richiesta di garanzia/e ad un familiare: il creditore valuta quindi la capacità contributiva e patrimoniale del soggetto persona fisica;
- richiesta di garanzia/e ad un socio della società debitore principale: anche qui il creditore valuta quindi la capacità contributiva e patrimoniale del soggetto persona fisica; inoltre il creditore (o soggetto affidante o la Banca) non hanno problemi ad acquisire garanzie rilasciate dal socio della società affidata poiché, nel caso di una srl, ad esempio, ci si trova di fronte a due fattispecie ben distinte: il patrimonio della società diviso e distinto dal patrimonio personale del socio. Caso diverso è invece la questione del rilascio di fidejussione di un socio in una società di persone ove il socio illimitatamente responsabile per le obbligazioni societarie diviene anche responsabile per le proprie obbligazioni scaturenti dal rilascio della fidejussione a favore della Banca e nell’interesse della Società ove egli stesso risponde illimitatamente (e ciò in linea generale di principio configgerebbe con l’art. 1936 c.c. che dispone che il fideiussorie si rende garante di una obbligazione altrui). Tombale la decisione della Suprema Corte di Cassazione la quale ha stabilito che la società, ancorché di persone, è sostanzialmente un “centro di interessi” ben distinto e quindi dotato di una propria autonomia patrimoniale rispetto ai singoli Soci; ne consegue che il rilascio di una garanzia fidejussoria da parte dei Soci di una società di persone, ancorché illimitatamente responsabili, è in linea con quanto disposto dal c.c. e quindi il rilascio di questa garanzia diviene elemento sostanziale per il creditore il quale può scegliere di agire, in caso di esecuzione, direttamente sui beni del Socio garante per fidejussione, saltando le procedure per la preventiva escussione del patrimonio societario (che molte volte è esiguo per non dire quasi nullo);
- richiesta di garanzia/e ad un operatore terzo specifico (in questo caso, il “servizio”reso dall’operatore qualificato o dall’intermediario abilitato, prevede un costo in base al periodo ed al valore dell’importo della garanzia rilasciata):
- ad una Banca: ecco che la Banca, dopo aver valutato positivamente il cliente, lo affida con una linea di credito e rilascia una fidejussione (passiva) “a prima chiamata” a favore dell’altra Banca affidante;
- ad una Compagnia di Assicurazione: ecco che la Compagnia (che generalmente deve essere benevisa dall’Istituto di Credito affidante) rilascia una polizza assicurativa “a prima chiamata” con valenza fidejussoria alla Banca affidante nell’interesse del Cliente (Assicurazione che non ha le caratteristiche di erogazione del credito, bensì quella di garanzia /di indennizzo del verificarsi di un certo evento futuro ed eventuale); è generalmente questa una “garanzia a prima chiamata ogni eccezione rimossa”;
- a specifici Organismi di Garanzia, come Confidi, Cofidi, Cooperative fidi, Artigianfidi, ovvero ad Enti costituiti in cooperative definiti “consorzio di garanzia collettiva dei fidi" i quali assistono i propri Associati ed hanno l’attività principale di rilasciare garanzie ad aziende (generalmente aziende artigiane o Piccole Medie Imprese) proprie associate per agevolare l’accesso, tramite apposite convenzioni all’uopo stipulate, al mondo del credito e coi principali Istituti4 e generalmente operanti a livello locale5 (nella singola Provincia o nella singola Regione). È questo un tipo di attività di carattere finanziario (per le Associazioni di rilevante dimensione), per cui questa tipologìa di soggetti rientrano, a mente del Testo Unico Bancario fra gli Intermediari Abilitati inseriti in appositi elenchi6,7.
Occorre qui fare una breve nota allor quando avviene che un Socio receda dalla compagine sociale societaria e non si curi dell’avvenuto (a suo tempo) rilascio della garanzia fidejussoria: è questa materia delicata, che prevede diverse valutazioni, una delle quali, la più sostanziale, è quella che ancorché il Socio sia recesso da tale qualifica e magari non si interessi più o si sia allontanato dalla Società, rimane comunque valida (se non ritirata nelle forme stabilite) la propria garanzia a sostegno delle linee garantite.
Come abbiamo visto sopra, l’art. 1945 c.c. dispone che: “… il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella derivante dall'incapacità …”: or bene, occorre qui fare, ora un rapido distinguo, fra fidejussione bancaria e contratto autonomo di garanzia, benché fra le due garanzie vi siano delle fortissime analogie; quindi in sintesi:
- Il contratto autonomo di garanzia è privo dell’accessorietà rispetto all’obbligazione principale, mentre il contratto fideiussorio è accessorio all’obbligazione principale; ed ancora: il fidejussore è debitore nei confronti del creditore nelle stesse modalità in cui lo è il debitore principale (si obbliga ad adempiere una determinata prestazione); il garante invece è impegnato a mantenere indenne il creditore dalla mancata prestazione del garantito ( o debitore principale);
- Altra caratteristica che distingue il contratto autonomo di garanzia è la non coincidenza tra prestazione afferente al rapporto garantito e l’obbligazione invece assunta con il contratto di fidejussione (ove la prestazione afferente al rapporto principale è esattamente coincidente con il tipo di obbligazione assunta dal garante per fidejussione);
- La funzione del contratto di fidejussione ha la caratteristica satisfattoria mentre la funzione del contratto autonomo di garanzia ha la caratteristica indemnitaria (ovvero caratteristica volta a garantire il creditore contro qualsiasi rischio di inadempienza da parte del garantito); ne discende che in questo caso il contratto autonomo di garanzia risponde per mano del garante, con una cifra di denaro volta a coprire il mancato pagamento del garantito;
- In ultimo si ha analogìa fra le due modalità di rilascio della garanzia allor quando si parla di apposizione della c.d. clausola di pagamento a prima richiesta: allor quando in un contratto fideiussorio si inserisce la clausola “ … a prima richiesta rimossa ogni qualsivoglia eccezione …” il contratto fideiussorio assume la formola del c.d. contratto autonomo di garanzia facendo quindi decadere il principio dell’accessorietà tipico del contratto fideiussorio in uso presso le Banche; a questo punto inserita questa clausola che preveda il “pagamento a prima richiesta” (senza quindi permettere al garante per fidejussione di eccepire alcunché) connota questa fattispecie contrattuale come un contratto autonomo di garanzia e non una fidejussione rilasciata a favore della Banca. Giova ricordare come questa fattispecie giuridica sia una clausola presente nelle garanzie fideiussorie commerciali che le Banche rilasciano per conto della propria Clientela, per esempio, per garantire la buona esecuzione lavori o contratti di fornitura o di affitto commerciale.
Terminando questa breve disamina, occor qui far menzione, in ultimo, ad una importantissima clausola contenuta nei contratti fideiussori conosciuta come “clausola di riviviscenza”: con questa clausola vessatoria (e quindi occorre da parte del garante l’apposizione della c.d. “doppia firma” sul contratto di fidejussione, ovvero la manifestazione espressa da parte del fidejussore dell’esistenza di clausole c.d. vessatorie) il fideiussore si impegna a rimborsare alla Banca tutte quelle somme che da questa fossero state incassate sotto forma di pagamento delle obbligazioni garantite e che (malauguratamente) “… dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia, revocata dei pagamenti stessi, o per qualunque altro motivo …” .
Non scendendo in enunciazioni giuridiche e/o di dottrina, va comunque qui ricordato che la giurisprudenza ha riconosciuto sempre l’invalidità di un generale principio di riviviscenza di una garanzia solo se in sussistenza di una esplicita clausola in tal senso, ergo … come sopra ricordato, firmata ed accettata la clausola di riviviscenza, questa diviene attiva ed operativa a tutti gli effetti (ed ecco perché a mente dell’art. 1341 c.c. questa clausola vessatoria deve contenere la forma scritta per approvazione della stessa); tuttavia l’art. 1469 bis c.c. (poiché si definisce una clausola vessatoria fino a prova contraria) permette di far incombere sulla Banca il c.d. onere della prova perché dimostri come tale clausola sia stata oggetto di individuale e specifica approvazione da parte del garante.
Note al testo:
1 – Per non appesantire troppo la breve e generale disamina affrontata dal presente articolo che ha uno scopo divulgativo, s’espongono alcuni punti salienti del contratto fideiussorio parafrasando solo alcuni articoli del c.c., rimandando a testi ben più ampi ed esaustivi, per quel che possa occorrere, una più approfondita lettura;
2 - Brocardi.it: commento al singolo articolo: https://www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-iii/capo-xxii/sezione-i/art1936.html (sito visitato in data 07 settembre 2019);
3 - Di Camillo Avv. Filippo: Accordo fideiussorio: rapporti tra obbligazione principale e garanzia fideiussoria - Cassazione civile, SS.UU., sentenza 05/02/2008 n° 2655 – così in Altalex, 19 giugno 2008. Nota a cura dell’Avv. Filippo Di Camillo;: https://www.altalex.com/documents/news/2008/09/18/accordo-fideiussorio-rapporti-tra-obbligazione-principale-e-garanzia-fideiussoria (sito visitato in data 07 settembre 2019);
4 – I Consorzi di Garanzia o le Cooperative di Garanzia, molto spesso, a fronte di specifica convenzione stipulata con l’Istituto di Credito (e presso uno dei quali mantengono un “fondo di garanzia” rappresentato dal saldo contabile di un conto corrente all’uopo predisposto con dei parametri ben precisi in base al monte delle garanzie rilasciate) emettono delle “delibere” di assunzione di rischio ovvero a semplice chiamata della Banca s’impegnano al pagamento della cifra garantita concordata e raramente rilasciano un vero e proprio contratto fidejussorio; questa modalità, molte volte a fronte di “campagne di sviluppo” in determinati settori, è generalmente collegata ad una specifica linea di credito, estinta la quale (ovvero estinto il finanziamento) la garanzia decade automaticamente;
5 – a questo proposito si veda il lunghissimo articolato dell’art.13 del D.L. 30.09.2003 n.ro 269 (apparso in Gazzetta Ufficiale – Supplemento Ordinario n.ro 157 del 02.10.2003 n.ro 229) e successive modificazioni, concernete le “Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici” così in http://www.lexitalia.it/leggi/dl_2003-269.htm (sito visitato in data 07.09.2019);
6 – a maggior definizione si riporta integralmente uno stralcio di un importante articolo al quale, in caso di interesse, si rimanda per la sua esaustiva illustrazione:
Andrea Conso – Donato Varani: La nuova disciplina degli Intermediari finanziari e i Confidi - novembre 2015:
http://www.dirittobancario.it/spazio-confidi/inquadramento-normativo/la-nuova-disciplina-degli-intermediari-finanziari-e-i-confidi “… La riforma del Titolo V (D.lgs. n. 141/2010 e successivi decreti attuativi) ha ancor più allineato, salve marginali differenze legate alla struttura organizzativa e operativa, la disciplina dei Confidi maggiori agli Intermediari Finanziari in termini di soggezione al controllo dell’Autorità di Vigilanza (vigilanza ispettiva, regolamentare e informativa), richiedendone l’iscrizione all’albo ex art. 106 TUB così come novellato dal D.lgs. 141/2010. Un regime particolare è stato mantenuto per i Confidi minori, introducendo un sistema di vigilanza, seppure meno stringente rispetto ai confidi maggiori - in termini di controlli, adempimenti regolamentari e informativi - ed affidando la supervisione degli operatori ad un Organismo all’uopo costituito (ex art. 112 bis TUB).
Di rilievo è anche l’intervento legislativo che modifica il criterio dimensionale che permette il riconoscimento nella categoria dei “Confidi minori”. Precisamente, sono considerati Confidi minori, tenuti all’iscrizione presso l’elenco ex art. 112, c. 1, TUB, gli operatori che presentano un ammontare di attività finanziarie inferiore ad euro 150 mln (precedentemente tale valore era di euro 75 mln), come definito dal Decreto del Ministero della Economia e delle Finanze del 2 aprile 2015 n. 53, emanato in attuazione della riforma del Titolo V TUB. L’iscrizione presso tale elenco delimita anche l’ambito di operatività dei Confidi minori, che restano tenuti esclusivamente all’esercizio dell’attività di garanzia collettiva dei fidi ed ai servizi a essa connessi e strumentali. Mentre i Confidi maggiori possono esercitare in via prevalente l’attività di garanzia collettiva dei fidi insieme alle altre attività precisate all’art. 112 c. 5 e c. 6 TUB. …”; (sito visitato in data 07 settembre 2019);
7 - Confidi minori: Sono i soggetti che, ai sensi della legge 326/2003, svolgono esclusivamente l'attività di rilascio di garanzie collettive dei fidi e i servizi connessi o strumentali, a favore delle piccole e medie imprese associate, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge. Dall'iscrizione ex art. 155 comma 4 all'elenco 112 bis TUB http://www.confidi112tub.eu (sito visitato in data 07 settembre 2019).
Roberto Vittorio Favero
Tel. 0542.27185 Cell. 339 2767254 Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Perito Tribunale di Bologna e CCIAA Bologna Tecnica Bancaria - Araldica e Genealogia
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